
- Il trattato applicabile è quello firmato a Riga nel 2015, con effetti fiscali dal 2018.
- Il credito per imposte estere ha limiti e condizioni: non equivale a un rimborso automatico.
- Dividendi del socio e profitto della SRL riguardano contribuenti e livelli fiscali distinti.
Doppia imposizione: che cosa significa
La doppia imposizione giuridica riguarda lo stesso contribuente e lo stesso reddito tassati da più Stati. Se invece il dubbio è dove sia residente la società, il tema è l’esterovestizione, trattata nella guida dedicata.
Il profitto tassato alla SRL e il dividendo tassato al socio costituiscono inoltre due livelli diversi. Non si può quindi presumere che l’imposta pagata dalla società sia un credito personale del socio. Individuare chi ha pagato l’imposta è il primo passo di una ricostruzione corretta.
Convenzione Italia–Romania firmata a Riga il 25 aprile 2015 ↗ · Normattiva — TUIR, art. 73, vigente al 27 ottobre 2026 ↗
Quale Convenzione si applica
La Convenzione firmata a Riga il 25 aprile 2015 è indicata dall’ANAF come applicabile dal 1° gennaio 2018. Per i periodi correnti non va usato automaticamente il precedente accordo del 1977.
Il trattato contiene regole distinte per utili d’impresa, dividendi, interessi, royalties, lavoro e altre categorie. L’espressione convenzionale che consente a uno Stato di tassare non impone necessariamente di usare il massimo previsto e non esclude sempre il diritto dell’altro Stato. Le norme interne devono essere lette insieme al limite convenzionale pertinente.
ANAF — Convenzioni vigenti, Italia: applicazione dal 2018 ↗ · Convenzione Italia–Romania firmata a Riga il 25 aprile 2015 ↗
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Parliamone su WhatsAppDividendi a un socio fiscalmente residente in Italia
La disciplina interna romena prevede in via generale il 16% per i dividendi distribuiti dal 2026, con regole transitorie e possibili riduzioni o esenzioni. Questa aliquota va distinta dal limite della ritenuta previsto dall’art. 10 della Convenzione.
Il trattato prevede il limite del 5% negli altri casi rispetto alla specifica fattispecie societaria qualificata per lo 0%. Sono richiesti i presupposti convenzionali, incluso il beneficiario effettivo e la residenza pertinente. Lo 0% non è quindi un beneficio generale per la persona fisica italiana che possiede una SRL.
Esempio condizionato: prima di distribuire a un socio italiano, la società deve verificare documentazione della residenza e aliquota applicabile; il socio deve poi esaminare la tassazione italiana e le regole sul credito. Non basta trasferire l’importo netto e considerare concluso il trattamento fiscale.
Legea 141/2025 — IVA e dividendi ↗ · Convenzione Italia–Romania firmata a Riga il 25 aprile 2015 ↗
Il credito d’imposta e i suoi limiti
L’art. 23 disciplina il credito per le imposte pagate nell’altro Stato entro il limite collegato all’imposta dovuta sul reddito estero nello Stato di residenza. Possono rilevare requisiti documentali, imputazione temporale e natura definitiva dell’imposta.
Il testo contiene anche particolarità italiane per imposte sostitutive e ritenute finali. Per i dividendi percepiti da una persona fisica, il metodo di incasso e la disciplina concretamente applicabile meritano quindi attenzione. Non è corretto promettere a priori che ogni euro trattenuto in Romania verrà rimborsato dall’Italia.
Un esempio puramente illustrativo: se l’imposta estera fosse 100 e il limite di credito riconoscibile fosse 70, non si potrebbe concludere che il credito è automaticamente 100. Il calcolo reale richiede prima di stabilire se il reddito e l’imposta rientrano nel meccanismo.
Convenzione Italia–Romania firmata a Riga il 25 aprile 2015 ↗
Utili societari e presenza operativa italiana
Per gli utili d’impresa conta anche l’eventuale stabile organizzazione. Una SRL può essere fiscalmente residente in Romania e svolgere una parte dell’attività tramite una presenza italiana che soddisfa i requisiti convenzionali; gli utili attribuibili a tale presenza possono essere tassabili in Italia.
Questa situazione è diversa dal considerare residente in Italia l’intera società. Prima di calcolare il credito occorre quindi qualificare il problema: residenza dell’impresa, esistenza di una stabile organizzazione o ritenuta su un reddito specifico. Usare la stessa formula per tutte e tre le situazioni può produrre conclusioni sbagliate.
Convenzione Italia–Romania firmata a Riga il 25 aprile 2015 ↗
La doppia residenza della società
Se Italia e Romania considerano entrambe residente la SRL, l’art. 4(3) della Convenzione rimette la questione a un accordo tra le autorità competenti, senza un esito automatico. Criteri, conseguenze e casi pratici sono spiegati nella guida sull’esterovestizione.
Convenzione Italia–Romania firmata a Riga il 25 aprile 2015 ↗ · Normattiva — TUIR, art. 73, vigente al 27 ottobre 2026 ↗
Documenti e procedura amichevole
Per applicare correttamente il trattato è utile disporre di certificati di residenza pertinenti, documenti del reddito, delibere, prove delle ritenute e delle imposte versate. Il certificato di residenza sostiene la richiesta di benefici; non sostituisce i requisiti sostanziali della singola disposizione.
La procedura amichevole dell’art. 25 può essere rilevante quando la tassazione non è conforme alla Convenzione. Il testo prevede un termine di tre anni dalla prima notifica dell’azione che genera il problema. Il coordinamento con ricorsi e termini interni richiede una verifica tempestiva: non va assunto che ogni scadenza sia automaticamente sospesa.
Convenzione Italia–Romania firmata a Riga il 25 aprile 2015 ↗
Come impostare una verifica concreta
Raccogli prima i fatti e poi il calcolo: soggetto percettore, residenza nell’anno rilevante, tipo di reddito, imposte già applicate e modalità del pagamento. Per un gruppo societario servono anche partecipazioni, durata del possesso e rapporti tra le imprese.
Queste informazioni generali sono verificate al 27 ottobre 2026. Il trattato offre strumenti di coordinamento; il risultato del singolo caso dipende dai suoi requisiti, dalla documentazione e dalle norme applicabili al contribuente.
Convenzione Italia–Romania firmata a Riga il 25 aprile 2015 ↗
Domande frequenti
La Convenzione impedisce sempre di pagare in entrambi i Paesi?
No. Per alcuni redditi entrambi gli Stati possono tassare. Il trattato limita le pretese e disciplina il credito o altri strumenti applicabili.
Le imposte della SRL sono detraibili dal socio italiano?
Non automaticamente. Imposta societaria e imposta personale riguardano contribuenti distinti; un eventuale credito deve essere verificato sul reddito e sull’imposta del beneficiario.
I dividendi Romania–Italia sono sempre esenti alla fonte?
No. Lo 0% riguarda una specifica partecipazione societaria qualificata. Altre situazioni seguono i limiti e i requisiti convenzionali pertinenti.
Fonti e approfondimenti
- Convenzione Italia–Romania firmata a Riga il 25 aprile 2015 ↗
- Normattiva — TUIR, art. 73, vigente al 27 ottobre 2026 ↗
- ANAF — Convenzioni vigenti, Italia: applicazione dal 2018 ↗
- Legea 141/2025 — IVA e dividendi ↗
Contenuto informativo generale, aggiornato al 27 ottobre 2026. L’applicazione delle regole dipende dai fatti e può richiedere una valutazione professionale individuale.